Aspetti contabili fatturazione Affiliati senza P.Iva
Afiiliati senza P.Iva che superano il limite di 5000 euro annui di commissioni.
Adesione al regime dei minimi
Per coloro che dovessero superare il limite di 5.000 Euro annui di ricavi, e che pertanto non possono emettere ulteriori ricevute per “prestazioni occasionali”, potranno aprire la posizione IVA usufruendo del regime dei minimi che consente di limitare gli adempimenti amministrativi a quelli che, in definitiva, erano già previsti per le stesse “attività occasionali” (conservazione dei documenti e dichiarazione dei redditi), evitando anche le problematiche di controllo relative agli studi di settore: in pratica, il Commercialista serve solo una volta all’anno!
L’unico aspetto “negativo” rispetto alle prestazioni occasionali sta nel fatto che, superato il limite dei 5.000 Euro, occorre versare il contributo INPS per la pensione: ricordate però che si applica sul “reddito netto” e che comunque, nell’attuale quadro normativo, si applica ormai su quasi
tutte le tipologie di reddito.
In sintesi, lquesto regime contabile si rende applicabile alle persone fisiche, in possesso di partita IVA, che:
- nel corso dell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 Euro;
- non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori a progetto;
- non hanno eseguito nei tre anni precedenti acquisti di beni strumentali per valore complessivo superiore a 15.000 Euro;
- non hanno eseguito cessioni all’esportazione e non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazione con apporto costituito da solo lavoro.
I soggetti titolari di partita IVA in possesso dei requisiti di cui sopra rientrano “automaticamente” nel nuovo regime, che prevede che:
- i contribuenti minimi sono esonerati da obblighi di tenuta delle scritture contabili e da tutti gli adempimenti IVA, non sono soggetti agli studi di settore e non versano IRAP;
- le fatture emesse non recano l’addebito dell’IVA e, conseguentemente, non vi è alcun obbligo di conteggio e di versamento relativo a tale imposta;
- il reddito netto prodotto, determinato secondo criteri di “cassa”, è assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 20%;
- l’imposta sostitutiva si applica sul “reddito netto”, quindi restano deducibili le spese sostenute ed anche il contributo previdenziale INPS;
- resta fermo l’obbligo di conservazione dei documenti, nonché l’obbligo di canalizzare le operazioni su un conto bancario.
I soggetti in possesso dei requisiti possono comunque optare per l’applicazione del regime ordinario con semplice “comportamento concludente”, applicando l’IVA sulla prima fattura emessa nel nuovo anno. In ogni caso, escono dal regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi superiori a 30.000 Euro; se i ricavi superano il limite di 45.000 Euro la cessazione della disciplina semplificata ha effetto immediatamente. Per gli aspetti pratici, riteniamo opportuno consigliare a coloro che opteranno per il regime di cui sopra di inserire in calce alle fatture emesse in applicazione della nuova normativa la seguente dicitura: “Operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell’Art. 1 commi 96 e
ss. L. 24/12/2007 n. 244″.

